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Maggiori sconti fiscali dalle liberalità a Onlus
Il 24 luglio 2012 è entrato in vigore quanto previsto dall’art.15 c.2 della Legge 96/2012 in merito alla deducibilità relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Onlus da parte di persone fisiche e da parte di aziende.
L’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di Euro 2.066,00. La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito o prepagate e assegni bancari o circolari.
In virtù di quanto predisposto dall’art.15 c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di Euro 2.065,00.
Più dai, meno versi
La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 favorisce notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e da parte di aziende.
A partire dal 2005, inteso come periodo d’imposta, è possibile, per imprese e per persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro – qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit.
Le donazioni possono essere effettuate a favore di ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), come la nostra Associazione.
Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
La nuova norma ampia la possibilità anche delle donazioni in natura, ma anche in questi casi ci sono dei vincoli. L’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, o dal prezzo di mercato. Se non è possibile desumere il valore sulla base di altri criteri oggettivi, chi dona potrà ricorrere alla stima di un perito.
Chi dona beni in natura deve sempre acquisire documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona e una ricevuta da parte della no-profit che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
CODICE IBAN: IT11F0832740520000000012838
Intestato a: Osservatorio Mediterraneo onlus, C.so G. Matteotti, 38 66026 – Ortona (CH)
Causale: EROGAZIONE LIBERALE
GRAZIE DI CUORE DALLO STAFF DI OM!
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